IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 11 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
  Visto  l'articolo  16-quater, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto  di  apportare  le modificazioni occorrenti al regolamento
previsto  dall'articolo  11, primo comma, della legge 1o aprile 1981,
n.  121,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 3
maggio 1982, n. 378;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Sentita  la  Conferenza  unificata  istituita  ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1982, n. 378, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  10-bis.  - 1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9 e 10,
il  personale  della polizia municipale addetto ai servizi di polizia
stradale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza,
autorizzato  dal  comando,  ufficio  o  servizio di appartenenza puo'
accedere  ai  dati  e  alle  informazioni  contenute nello "schedario
veicoli  rubati operante presso il centro elaborazione dati di cui al
presente   regolamento,   limitatamente   alle   categorie   di  dati
individuate  a norma dell'articolo 3, secondo comma, per le finalita'
relative  allo  svolgimento  dei  servizi di polizia stradale ed alla
prevenzione  e  repressione  dei  reati  concernenti  i  veicoli ed i
relativi contrassegni di identificazione.
  2.  Le  autorizzazioni  all'accesso possono essere conferite in via
permanente  o  per un periodo di tempo determinato, e sono comunicate
all'Ufficio   per  il  coordinamento  e  la  pianificazione  a  norma
dell'articolo  10,  terzo  comma.  La  sospensione  dal servizio e la
sospensione  o revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza
comportano l'immediata decadenza dell'autorizzazione.
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  comma 1, il Dipartimento della
pubblica  sicurezza  e  le  amministrazioni interessate adottano, per
quanto  di  competenza,  tutte  le misure necessarie per garantire la
sicurezza  dei  dati  personali  oggetto  di trattamento da parte del
personale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31
dicembre  1996,  n.  675, e nell'osservanza delle norme regolamentari
previste   dal  medesimo  articolo  e  delle  eventuali  disposizioni
impartite dal Garante per la protezione dei dati personali.
  Art.  10-ter.  -  1.  Il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,
compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, fornisce agli
organismi  interessati  la  collaborazione occorrente per la migliore
attuazione, da parte della polizia municipale, delle disposizioni del
presente regolamento.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87   della   Costituzione  della  Repubblica
          italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della legge 1o
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza):
              "Art.   11  (Procedure).  -  Mediante  regolamento,  da
          emanarsi  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   con   decreto   del   Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia, sono
          stabilite  le  procedure  per  la raccolta dei dati e delle
          informazioni  di  cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7,
          per  l'accesso  e  la  comunicazione  dei  dati  stessi  ai
          soggetti  previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione o
          cancellazione  dei dati erronei e la integrazione di quelli
          incompleti.
              Un  particolare  regime  di autorizzazioni da parte dei
          capi  dei  rispettivi  uffici  e  servizi, quando non siano
          questi   a   fare   diretta  richiesta  dei  dati  e  delle
          informazioni,  deve  essere  previsto dal regolamento per i
          soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9".
              -  Per  completezza  d'informazione si riporta il testo
          dell'art.  16-quater  del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19 marzo
          1993,  n.  68  (Disposizioni  urgenti in materia di finanza
          derivata e di contabilita' pubblica):
              Art.  16-quater.  (Disposizioni  relative ai servizi di
          polizia   stradale  della  polizia  municipale).  -  1.  Il
          personale  della  polizia  municipale addetto ai servizi di
          polizia    stradale    accede    ai   sistemi   informativi
          automatizzati del pubblico registro automobilistico e della
          direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e  puo'
          accedere,  in deroga all'art. 9 della legge 1o aprile 1981,
          n.  121,  e  successive  modificazioni, qualora in possesso
          della  qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza, allo
          schedario  dei  veicoli  rubati  operante  presso il Centro
          elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n.
          121.
              2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa
          telematica  dell'ANCI,  sono  effettuati  con  le modalita'
          stabilite   con   decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  i  Ministri  dei  trasporti e delle finanze,
          sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI).
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto sono apportate le
          occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'art.
          11,  primo  comma,  della  legge  1o  aprile  1981, n. 121,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 3
          maggio 1982, n. 378".
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della   legge   23   agosto   1988,   n.   400  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  3 maggio 1982, n. 378, vedi nelle note all'art.
          1.
              - Il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1982, n. 378
          (Approvazione  del  regolamento concernente le procedure di
          raccolta, accesso, comunicazione, correzione. cancellazione
          ed  integrazione  dei  dati e delle informazioni registrati
          negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui
          all'art. 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121):
              "Art.  9.  I  soggetti  che possono accedere ai dati ed
          alle  informazioni  contenuti  negli  archivi magnetici del
          centro  elaborazione  dati,  ai  sensi  dell'art.  9, primo
          comma,  della  legge  1o  aprile  1981, n. 121, oltreche' i
          funzionari   dell'ufficio   per   il   coordinamento  e  la
          pianificazione  addetti  al  settore,  muniti  di  apposita
          autorizzazione   rilasciata   dal  direttore  del  predetto
          ufficio, sono:
                a)  i funzionari preposti alla direzione degli uffici
          centrali e provinciali di pubblica sicurezza: gli ufficiali
          preposti  ai  comandi  che  svolgono  servizio  di istituto
          dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza;
                b)  i  funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia
          di Stato preposti alla direzione degli uffici periferici di
          cui all'art. 31, n. 6, della legge sopracitata:
                c) i dirigenti dei servizi di sicurezza;
                d)   gli   ufficiali   di  polizia  giudiziaria,  gli
          ufficiali  di  pubblica  sicurezza  ed  i  funzionari  e  i
          responsabili  delle  strutture  operative  dei  servizi  di
          sicurezza  autorizzati  dal  direttore  dell'ufficio per il
          coordinamento e la pianificazione o dai capi dei rispettivi
          uffici,  comandi  o  servizi di cui alle precedenti lettere
          a),  b)  e  c),  a  norma dell'art. 11, ultimo comma, della
          ripetuta legge, secondo le modalita' stabilite dall'art. 11
          del presente decreto.
              Nell'ambito  delle procedure di cui all'art. 3, lettera
          b), del presente decreto, l'accesso alle informazioni ed ai
          dati  registrati  in procedure individuate dall'ufficio per
          il  coordinamento  e  la pianificazione a norma dell'ultimo
          comma  dello  stesso  art. 3 potra' essere limitato ai soli
          capi  degli  uffici  o ai responsabili di servizi o reparti
          operativi,  all'uopo delegati, muniti di particolare chiave
          d'accesso  con  le modalita' stabilite dalla commissione di
          cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge.
              Alle  informazioni  ed  ai dati contenuti negli archivi
          magnetici   del  centro  elaborazione  dati  puo'  accedere
          altresi', nei limiti dell'art. 7, terzo comma, del presente
          regolamento,  l'autorita'  giudiziaria  avanti  la quale e'
          pendente  un  procedimento  mediante esibizione di apposita
          attestazione,   da   inoltrare  o  presentare  agli  uffici
          competenti,    circa   l'attinenza   della   richiesta   al
          procedimento  stesso  e le generalita' del giudice al quale
          e' affidato l'affare.
              Le  norme  tecniche  relative all'accesso alle speciali
          procedure  di  cui  all'art.  7,  terzo comma, del presente
          decreto sono stabilite dalla commissione di cui all'art. 8,
          terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121".
              "Art.  10.  L'accesso  ai  dati  ed  alle  informazioni
          conservati  negli archivi magnetici del centro elaborazione
          dati, da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente,
          avviene   di   norma  attraverso  la  rete  periferica  dei
          terminali  collegati  al  sistema  integrato di elaboratori
          facente   capo   al   suddetto  centro,  ovvero  attraverso
          richiesta  scritta  motivata,  rivolta  all'ufficio  per il
          coordinamento   e   la   pianificazione,   di   particolari
          elaborazioni   da  sviluppare  su  tabulati,  che  verranno
          trasmessi ove possibile per via terminale.
              Lo stesso ufficio potra', a proprio giudizio, ammettere
          che  i  soggetti  di  cui  al  precedente  art. 9 rivolgano
          personalmente la richiesta all'ufficio medesimo.
              A  tali fini l'ufficio predetto, verificata l'identita'
          della   persona  che  richiede  l'accesso,  la  sussistenza
          dell'eventuale autorizzazione conferita in via permanente o
          in  via  provvisoria a norma del successivo art. 11 ovvero,
          per  gli  appartenenti all'autorita' giudiziaria, acquisita
          l'attestazione  di  cui  al  penultimo  comma dell'articolo
          precedente  e  compiuta  una  sommaria  deliberazione delle
          esigenze  che  giustificano lo stesso, formula la richiesta
          al  centro  elaborazione dati e consegna i dati ottenuti al
          richiedente.
              Delle   richieste   rivolte   direttamente  all'ufficio
          predetto deve essere fatta annotazione in appositi registri
          conservati a cura dell'ufficio medesimo".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  della legge 31
          dicembre  1996,  n.  675  (Tutela  delle persone e di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
              Art.  15  (Sicurezza  dei  dati). - 1. I dati personali
          oggetto   di   trattamento   devono   essere   custoditi  e
          controllati,  anche  in relazione alle conoscenze acquisite
          in  base  al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
          specifiche  caratteristiche  del  trattamento,  in  modo da
          ridurre   al   minimo,  mediante  l'adozione  di  idonee  e
          preventive  misure  di sicurezza, i rischi di distruzione o
          perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
          autorizzato  o di trattamento non consentito o non conforme
          alle finalita' della raccolta.
              2.  Le  misure  minime  di sicurezza da adottare in via
          preventiva  sono  individuate  con  regolamento emanato con
          decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
          17,  comma  1,  lettera  a), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, su proposta del Ministro di
          grazia  e  giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica
          nella pubblica amministrazione e il Garante.
              3.  Le  misure  di  sicurezza  di  cui  al comma 2 sono
          adeguate,  entro  due  anni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge e successivamente con cadenza almeno
          biennale,   con   successivi  regolamenti  emanati  con  le
          modalita'   di  cui  al  medesimo  comma  2,  in  relazione
          all'evoluzione   tecnica   del   settore  e  all'esperienza
          maturata.
              4.  Le  misure  di  sicurezza relative ai dati trattati
          dagli  organismi  di  cui  all'art. 4, comma 1, lettera b),
          sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  con  l'osservanza  delle  norme  che  regolano la
          materia".